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Dall’acquisto di un immobile derivano alcune scadenza
di pagamento annuali che è bene conoscere più
a fondo. Ecco una breve guida all’ICI e all’Irpef.
Se
avete appena fatto un atto di compravendita di un immobile,
avete senz’altro già conosciuto alcuni degli oneri
fiscali a cui si va incontro al momento del rogito: Iva e Imposta
di Registro per chi compra e Invim per chi vende se si tratta
di terreni o case comprati, ereditati o ricevuti in dono prima
del 1992. Ma non bisogna comunque sottovalutare gli altri obblighi
che scaturiscono dalla proprietà effettiva degli immobili.
Ici e Irpef vi attendono e
saranno più o meno gravosi a seconda una serie di variabili:
reddito, ubicazione, categoria e rendita catastale.
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L ’Ici è la nota imposta comunale
sugli immobili, una tassa che si paga ogni anno
per tutti gli immobili, a favore del Comune in cui si
trovano. È stata introdotta dal primo gennaio 1992
e sostituirà definitivamente l’Invim nel
2002.
Ogni Comune ha la possibilità di accontentarsi
di un minimo stabilito per legge, oppure di aumentare
il pagamento fino ad una soglia massima. per questo motivo
l’Ici può variare di Comune in Comune e di
anno in anno. Per calcolare l’Ici è
obbligatorio conoscere alcuni dati:
• il Comune in cui si tova l’immobile;
• la categoria catastale a cui
appartiene (per esempio, per gli “Immobili a destinazione
ordinaria”: A1 Abitazione di tipo signorile, A2
Abitazione di tipo civile, A3 Abitazione di tipo economico,
A4 Abitazione di tipo popolare, A5 Abitazione di tipo
ultrapopolare, A6 Abitazione di tipo rurale, A7 Abitazione
in villini, A8 Abitazione in ville, A9 Castelli, palazzi
di eminenti pregi artistici o storici, A10 Uffici e studi
privati, A11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi,
ecc.).
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Questi
dati si trovano sulla scheda catastale dell’immobile,
una copia della quale normalmente si riceve al momento
del rogito. Per il corretto calcolo dell’Ici
è anche necessario sapere se l’immobile rientri
o meno in alcune categorie speciali:
appartamenti non abitati e non affittati da lungo tempo,
immobili inagibili, edifici vincolati per pregi storico-artistici,
appartamenti recuperati con lavori di ristrutturazione.
Attenzione a definire bene la situazione del vostro appartamento
perchè alcuni casi particolari danno diritto a
“sconti”, mentre altri sono colpiti da un’aliquota
più alta.
Una volta raccolti questi dati si possono inserire nella
“calcolatrice automatica” che potete trovare
all’interno del sito internet www.e-casa.it
per ottenere la cifra dell’Ici da pagare oppure
chiedere aiuto al vostro commercialista. |
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| L’Irpef
(Imposta sul reddito delle persone fisiche)
è l’Imposta che i cittadini pagano allo Stato
in proporzione al loro reddito. Tutti gli immobili posseduti
sul territorio italiano sono soggetti all’Irpef,
perchè sono considerati fonte di reddito (potenziale
o effettivo). Chi possiede immobilideve quindi denunciarli
nella dichiarazione dei redditi e pagare l’Irpef
relativa.
Il calcolo del reddito potenziale che deriva dall’immobile
posseduto varia a seconda dell’uso. Ad esempio per
l’abitazione principale (prima
casa), con la Finanziaria 2001, l’Irpef non è
più da pagare.
Il reddito potenziale su cui si applica l’imposta
coincide, in genere, con la rendita catastale
Se però il fabbricato produce effettivamente un
reddito, perchè il proprietario lo ha dato in affitto,
allora la somma da considerare si ottiene confrontando
rendita catastale e reddito effettivo, e prendendo per
il calcolo la cifra più alta fra le due. Se l’abitazione
è in comproprietà o la
si possiede da meno di un anno, la riduzione massima va
diminuita proporzionalmente (per esempio, se si possiede
la casa a metà oppure da solo mezzo anno, anche
la riduzione massima va dimezzata). Se nell’abitazione
principale si svolge un’attività
professionale, si ha diritto solo alla metà
della deduzione. Se l’immobile costituisce un’abitazione
secondaria, la somma su cui si applica l’imposta
corrisponde alla rendita catastale aumentata di un terzo.
In alcuni casi però l’aumento di un terzo
non si applica, in particolare quando l’immobile:
• è in affitto,
• è in “comodato” (cioè
in utilizzo gratuito) ad un familiare che vi abita abitualmente
e abbia lì la sua residenza anagrafica,
• è l’abitazione secondaria di persone
che risiedono all’estero,
• resta a disposizione del proprietario che si è
trasferito in un altro Comune per motivi di lavoro,
• è di proprietà di due o più
persone e una o più di esse che la utilizzano come
residenza principale,
• è priva di allacciamenti (luce, gas, telefono)
e non viene utilizzata. Viceversa, l’aumento di
un terzo si applica quando:
• l’abitazione principale è presa in
affitto,
• l’abitazione secondaria è posseduta
in comproprietà o in multiproprietà,
• l’immobile è stato dato in “comodato”
a non familiari. |
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