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Conto alla rovescia
 La casa è comprata, la ristrutturazione è agli sgoccioli, il momento del trasloco si sta rapidamente avvicinando. Se si affronta il problema con metodo e un pizzico di raziocinio non ci saranno sorprese.
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Dall’acquisto di un immobile derivano alcune scadenza di pagamento annuali che è bene conoscere più a fondo. Ecco una breve guida all’ICI e all’Irpef.

Se avete appena fatto un atto di compravendita di un immobile, avete senz’altro già conosciuto alcuni degli oneri fiscali a cui si va incontro al momento del rogito: Iva e Imposta di Registro per chi compra e Invim per chi vende se si tratta di terreni o case comprati, ereditati o ricevuti in dono prima del 1992. Ma non bisogna comunque sottovalutare gli altri obblighi che scaturiscono dalla proprietà effettiva degli immobili. Ici e Irpef vi attendono e saranno più o meno gravosi a seconda una serie di variabili: reddito, ubicazione, categoria e rendita catastale.

L ’Ici è la nota imposta comunale sugli immobili, una tassa che si paga ogni anno per tutti gli immobili, a favore del Comune in cui si trovano. È stata introdotta dal primo gennaio 1992 e sostituirà definitivamente l’Invim nel 2002.
Ogni Comune ha la possibilità di accontentarsi di un minimo stabilito per legge, oppure di aumentare il pagamento fino ad una soglia massima. per questo motivo l’Ici può variare di Comune in Comune e di anno in anno. Per calcolare l’Ici è
obbligatorio conoscere alcuni dati:

• il Comune in cui si tova l’immobile;
• la categoria catastale a cui appartiene (per esempio, per gli “Immobili a destinazione ordinaria”: A1 Abitazione di tipo signorile, A2 Abitazione di tipo civile, A3 Abitazione di tipo economico, A4 Abitazione di tipo popolare, A5 Abitazione di tipo ultrapopolare, A6 Abitazione di tipo rurale, A7 Abitazione in villini, A8 Abitazione in ville, A9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, A10 Uffici e studi privati, A11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi, ecc.).
Questi dati si trovano sulla scheda catastale dell’immobile, una copia della quale normalmente si riceve al momento del rogito. Per il corretto calcolo dell’Ici è anche necessario sapere se l’immobile rientri o meno in alcune categorie speciali: appartamenti non abitati e non affittati da lungo tempo, immobili inagibili, edifici vincolati per pregi storico-artistici, appartamenti recuperati con lavori di ristrutturazione. Attenzione a definire bene la situazione del vostro appartamento perchè alcuni casi particolari danno diritto a “sconti”, mentre altri sono colpiti da un’aliquota più alta.
Una volta raccolti questi dati si possono inserire nella “calcolatrice automatica” che potete trovare all’interno del sito internet www.e-casa.it per ottenere la cifra dell’Ici da pagare oppure chiedere aiuto al vostro commercialista.
L’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) è l’Imposta che i cittadini pagano allo Stato in proporzione al loro reddito. Tutti gli immobili posseduti sul territorio italiano sono soggetti all’Irpef, perchè sono considerati fonte di reddito (potenziale o effettivo). Chi possiede immobilideve quindi denunciarli nella dichiarazione dei redditi e pagare l’Irpef relativa.
Il calcolo del reddito potenziale che deriva dall’immobile posseduto varia a seconda dell’uso. Ad esempio per l’abitazione principale (prima casa), con la Finanziaria 2001, l’Irpef non è più da pagare.
Il reddito potenziale su cui si applica l’imposta coincide, in genere, con la rendita catastale
Se però il fabbricato produce effettivamente un reddito, perchè il proprietario lo ha dato in affitto, allora la somma da considerare si ottiene confrontando rendita catastale e reddito effettivo, e prendendo per il calcolo la cifra più alta fra le due. Se l’abitazione è in comproprietà o la si possiede da meno di un anno, la riduzione massima va diminuita proporzionalmente (per esempio, se si possiede la casa a metà oppure da solo mezzo anno, anche la riduzione massima va dimezzata). Se nell’abitazione principale si svolge un’attività professionale, si ha diritto solo alla metà della deduzione. Se l’immobile costituisce un’abitazione secondaria, la somma su cui si applica l’imposta corrisponde alla rendita catastale aumentata di un terzo. In alcuni casi però l’aumento di un terzo non si applica, in particolare quando l’immobile:

• è in affitto,
• è in “comodato” (cioè in utilizzo gratuito) ad un familiare che vi abita abitualmente e abbia lì la sua residenza anagrafica,
• è l’abitazione secondaria di persone che risiedono all’estero,
• resta a disposizione del proprietario che si è trasferito in un altro Comune per motivi di lavoro,
• è di proprietà di due o più persone e una o più di esse che la utilizzano come residenza principale,
• è priva di allacciamenti (luce, gas, telefono) e non viene utilizzata. Viceversa, l’aumento di un terzo si applica quando:
• l’abitazione principale è presa in affitto,
• l’abitazione secondaria è posseduta in comproprietà o in multiproprietà,
• l’immobile è stato dato in “comodato” a non familiari.
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